lo statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “A. E S. BACCHINI”


COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1
E’ costituita in Garda l’Associazione per la gestione della Scuola dell’Infanzia “ANGELO e SEBASTIANO  BACCHINI”, con sede negli immobili di proprietà della Parrocchia, con la quale saranno conclusi separati accordi (comodato).

Art. 2
La Scuola dell’Infanzia si è sviluppata e dovrà vivere come espressione della comunità: promotori, educatrici, genitori, collaboratori e popolazione che si sono assunti l’impegno di soddisfare una esigenza sociale quale l’educazione.
La Scuola dell’Infanzia ha quindi lo scopo di:
1) favorire il pieno e armonico sviluppo della personalità del bambino per una sua educazione integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare ed istruire i figli, secondo i principi della concezione cristiana della vita e della Costituzione Italiana;
2) diffondere e promuovere una cultura educativa rispondente ai bisogni materiali e spirituali, ai valori, alle tradizioni ed alle prospettive della comunità e della più ampia società civile;
3) provvedere ai compiti e alle funzioni della scuola dell’infanzia e dei servizi all’infanzia nel quadro delle normative vigenti;
4) far sì che ogni bambino possa sviluppare le sue qualità, il suo giudizio, la sua responsabilità morale, sociale e religiosa ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II° (GE) e del documento dell’Episcopato Italiano del 1983 “La Scuola Cattolica, oggi, in Italia”.

Art. 3
Saranno ammessi tutti i bambini in età tra i tre ed i sei anni, salvo diverse disposizioni di legge e precisazioni adottate dal Comitato di Gestione, previste dal regolamento interno.

Art. 4
Saranno accolti i bimbi, per i quali venga richiesta l’iscrizione, che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi. Potranno inoltre essere accolti quei bambini per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica concordando con le Istituzioni adeguati strumenti di sostegno, quando ciò dovesse rendersi necessario.

Art. 5
La forma giuridica assunta è quella di Associazione regolata dall’Art. 36 e Art.38 del Codice Civile.
Per la scuola potranno essere fatte donazioni, lasciti ed eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

Art. 6
Ai bambini ospiti della Scuola dell’Infanzia è somministrata la refezione quotidiana con le modalità fissate dal Comitato di Gestione.

Art. 7
La Scuola dell’Infanzia trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte.
La Scuola dell’Infanzia non persegue scopo di lucro.

Art. 8
Nella Scuola dell’Infanzia è vietata ogni disparità di trattamento tra i bambini, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario ed assistenziale

Art. 9
Il Bilancio consuntivo si chiude il 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato entro quattro mesi da tale data.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Comitato di Gestione, Il Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

ASSEMBLEA
Art. 11
L’Assemblea è costituita da:
a) i genitori dei bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia o da chi esercitando la patria potestà iscrive i bambini alla Scuola dell’Infanzia, dopo aver preso visione dello Statuto.
b) i membri del Comitato di Gestione;
c) i soci onorari (massimo numero dieci) scelti fra le persone che si sono distinte per benemerenze particolari nei riguardi della Scuola o dell’Associazione. Le nomine dei soci onorari vengono deliberate dal Comitato di Gestione.

Art. 12
La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni e per demerito; essa verrà deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 13
L’assemblea in seduta ordinaria delibera:
a)  il bilancio preventivo e consuntivo
b)  gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione a norma di questo Statuto e delle finalità della scuola fissate all’art. 2
c)  le nomine di sua competenza dei componenti il Comitato di Gestione scelti anche tra persone esterne all’Assemblea;
d) le nomine dei probiviri.
 Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione,  le deliberazioni sono valide qualunque sia il
numero degli intervenuti. Hanno diritto di intervento tutti i componenti della stessa. Ogni associato ha diritto di voto. Gli assenti possono farsi rappresentare da altri membri dell’Assemblea con delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ogni persona

Art.  14
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato di Gestione almeno due volte all’anno mediante comunicazione scritta contenente l’Ordine del Giorno, diretta a ciascun membro almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Entro il 30 maggio di ogni anno l’Assemblea approva il bilancio ed il rendiconto finanziario dell’anno precedente.
L’assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno  un quinto dei membri aventi diritto al voto, entro trenta giorni dalla richiesta. L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 15
L’Assemblea in seduta straordinaria, viene convocata dieci giorni prima con avviso personale, contenente l’ordine del giorno.
L’Assemblea in detta seduta delibera:
a)      L’approvazione e /o modifiche dello Statuto, proposte dal Comitato di Gestione;
b)      La soluzione circa “gravi questioni concernenti la vita e la conduzione della Scuola, o ritenute contrarie all’Art 2 del presente Statuto, rilevate da almeno la metà dei membri del Comitato di gestione;
c)      Lo scioglimento dell’Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio di proprietà ;
d)     Le delibere sono prese con voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto, ad eccezione del punto C del presente articolo, regolato dall’Art. 21 del C.C. . Per gli assenti vale quanto espresso nell’Art.13.

Art. 16
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione. In mancanza, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea chiama a presiedere uno dei membri elettivi del Comitato di Gestione ed il segretario dell’Associazione funge da segretario dell’Assemblea.
In caso di votazioni il Presidente nomina due scrutatori tra i membri dell’Assemblea.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all’Assemblea e delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

COMITATO DI GESTIONE
Art. 17
Il Comitato di Gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto.
Sono eletti dall’Assemblea tanti rappresentanti quante sono le sezioni al momento del rinnovo del Comitato. Fra questi, due possono essere eletti anche al di fuori dei membri dell’Assemblea.
Sono di diritto:
- la Signora Zermini Ettorina, che in perpetuo sarà Presidente Onorario;
- il Parroco pro-tempore o un suo delegato;
- la coordinatrice della scuola,  la quale  si asterrà  dalle delibere  riguardanti  la sua persona;
- un rappresentante del Consiglio Pastorale parrocchiale;
-  il Sindaco  pro-tempore  del Comune  di Garda  o un rappresentante dell’Amministrazione comunale, se questo concorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo.

Art. 18
Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente.
Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi.
Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.
Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, a maggioranza semplice purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 
Art. 19
I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzione.
Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi il Comitato di Gestione, alla prima riunione, provvede alla sostituzione chiedendo convalida alla prima Assemblea ed il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio. Così per la sostituzione dei membri di diritto dovranno provvedere gli organismi preposti.
 
Art. 20
I componenti del Comitato di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Art. 21
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente ed in sua assenza ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età.

Art. 22
Spetta al Comitato di Gestione:
a) eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente;
b) eleggere il Segretario-Tesoriere, scelto anche al di fuori del suo seno.
c) compilare i bilanci ed il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell’Assemblea;
d) proporre l’ordine del giorno per le Assemblee;
e) provvedere alla gestione amministrativa;
f) deliberare i regolamenti interni;
g) deliberare le nomine del personale (coordinatrice, insegnante, di servizio), stipulare contratti di lavoro e convenzioni con gli istituti religiosi e diramare convocazioni;
h) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
i)  regolare in genere gli affari che interessano la Scuola dell’Infanzia.
 
art. 23
E’ facoltà di ogni componente del Comitato di Gestione visitare la scuola senza disturbo all’attività didattica e conoscere personalmente l’aspetto amministrativo.

PRESIDENTE
Art.  24
Spetta al Presidente:
a) rappresentare la Scuola dell’Infanzia a stare in giudizio per l’Associazione
b) convocare le riunioni del Comitato
c) convocare e presiedere l’Assemblea e curare l’esecuzione delle delibere
d) nominare il personale, previa delibera del Comitato
e) stipulare le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato
f) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità chiedendo la ratifica quanto prima al Comitato.

SEGRETARIO-TESORIERE
Art. 25
Spetta al Segretario-Tesoriere:
a) redigere i verbali dell’Assemblea e del Comitato di Gestione
b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente
c) tenere la contabilità
d) emettere i mandati di pagamento sottoscrivendoli unitamente al Presidente
e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente bancario.
 
PERSONALE
Art. 26
Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e del consiglio didattico sono fissati dal regolamento organico.
Dirigenti ed insegnanti saranno scelti fra persone di provata moralità.
Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente, insegnante e di servizio, nonché del metodo di insegnamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici vigenti.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
 Art. 27
Lo scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio di proprietà  dell’Associazione, facendo riferimento anche al contratto di comodato richiamato all’Art.1 del presente statuto.

PROBIVIRI
Art. 28
Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte,con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia ed il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della FISM provinciale o da un suo delegato.
Essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.

Art. 29
E’ facoltà della FISM di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, di intervenire su richiesta del Parroco e del Presidente della scuola qualora si creino situazioni in contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti Art. 2 – 6 – 7 – 8, ovvero di impossibilità di gestione della scuola dell’infanzia stessa o di pregiudizio per gli alunni o la stessa FISM.
In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso presidente provinciale FISM o da terza persona da egli designata che ne curerà l’amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l’intervento suddetto.

Art. 30
L’attuale Statuto presentato ed approvato nell’Assemblea Straordinaria del … sostituisce il precedente e ne diventa immediatamente esecutivo.